Trattamento per festività
1° novembre e 4 novembre
FESTIVITA’ DEL 1° NOVEMBRE
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, la giornata di venerdì 1° novembre 2022 è considerata festività infrasettimanale.
Le norme da osservare in occasione della predetta giornata festiva sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro attenta consultazione.
In questa sede, si ritiene opportuno richiamare brevemente l’attenzione sui seguenti punti.
FESTIVITA' GODUTE - Per le festività godute (non lavorate) deve essere in linea di massima corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale.
Per le festività non coincidenti con la domenica nessun compenso supplementare, di norma, è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, essendo la festività non coincidente con la domenica già compresa nello stipendio.
FESTIVITA' NON GODUTE - Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:
— ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, ove ancora previsto, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito.
Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare degli assegni per l’intero periodo di paga.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRPEF - Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali, nonché alla ritenuta dell’IRPEF.
EX FESTIVITA’ DEL 4 NOVEMBRE
Per effetto dell’art. 1, comma 2, della Legge 5 marzo 1977, n. 54, la giornata del 4 novembre ha cessato di essere considerata festiva.
La disciplina economica delle festività soppresse è stata originariamente fissata dal punto 3, comma 1, lettera a), dell’accordo interconfederale 26 gennaio 1977; successivamente è stata modificata dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, ai quali è pertanto necessario fare riferimento. L’applicazione del citato accordo interconfederale 26 gennaio 1977, invece, ha luogo solamente presso le aziende i cui contratti nazionali di settore non contengano specifiche disposizioni in proposito.