UE autorizza il contratto di rioccupazione
Incentivo del d.l. Sostegni bis
Il contratto di rioccupazione ha ottenuto l’approvazione definitiva da parte dell’Unione Europea.
La stipula di questo contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è finalizzata ad incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia.
Come approfondito nel seminario riguardante il Decreto Sostegni bis si ricorda che i destinatari sono i lavoratori, disoccupati, che dopo aver perso il posto di lavoro hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro. Si attendono ora le indicazioni dell’INPS.
E' indispensabile un percorso formativo individuale di inserimento di durata semestrale, concordato tra le parti, è finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali.
Durante l’espletamento della fase formativa valgono le regole sul licenziamento illegittimo, che possono comportare la reintegra o la corresponsione di una indennità risarcitoria sul cui importo il giudice può integrare il criterio dell’anzianità aziendale.
Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.
Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’arco temporale di applicazione è fino al 31 ottobre 2021.
Per ogni ulteriore approfondimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili